Per il riconoscimento del danno parentale al nipote, non basta il vincolo di sangue: serve la prova di un autentico rapporto affettivo
Il semplice legame di parentela, dunque, non è sufficiente a far riconoscere il risarcimento, come ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza commentata, che affronta il caso della richiesta avanzata da un nipote in tenerissima età, per la perdita del nonno.
La Suprema Corte ricorda che il danno da perdita del rapporto parentale non costituisce una conseguenza automatica dell’evento mortale. Esso richiede la dimostrazione dell’effettiva esistenza di un rapporto affettivo stabile e significativo tra la vittima e il familiare che agisce in giudizio.
Se tale rapporto non viene provato, il risarcimento non può essere riconosciuto.
Nel caso esaminato, il richiedente era ancora infante al momento del decesso del nonno.
Proprio la tenerissima età del bambino ha indotto i giudici a escludere qualsiasi automatismo.
La Corte osserva che, in simili circostanze, non può presumersi l’esistenza di un legame affettivo così intenso da giustificare il risarcimento, soprattutto quando mancano elementi concreti idonei a dimostrare una frequentazione abituale, una convivenza, un ruolo educativo o una presenza costante del nonno nella crescita del nipote.
L’ordinanza si inserisce nel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il danno parentale è un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato.
Pur potendo il giudice fare ricorso a presunzioni semplici, queste devono fondarsi su circostanze specifiche e non sulla sola esistenza del rapporto di parentela.
Naturalmente, ciò non significa che un nipote minorenne non possa mai ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Al contrario, esso è pienamente riconoscibile quando emerga la prova di un rapporto intenso e quotidiano, ad esempio attraverso la convivenza, l’assidua frequentazione, il ruolo di accudimento svolto dal nonno o altre circostanze capaci di dimostrare una relazione affettiva particolarmente significativa.
La decisione conferma quindi un principio di equilibrio: il risarcimento del danno parentale tutela il valore degli affetti realmente vissuti, ma non può trasformarsi in una conseguenza automatica della morte di un congiunto.
Ogni vicenda deve essere valutata nella sua concreta realtà, verificando se la perdita abbia inciso effettivamente e profondamente sulla sfera emotiva del familiare superstite.
Per i nipoti in età infantile, la prova di tale incidenza richiede particolare attenzione, non essendo sufficiente richiamare il solo rapporto genealogico con il nonno deceduto.












