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7 Settembre 2026
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Cassazione: la caduta degli alberi non è colpa del vento, il custode deve provare il caso fortuito

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Cassazione: la caduta degli alberi non è colpa del vento, il custode deve provare il caso fortuito

Il vento forte non è, di per sé, una giustificazione sufficiente per escludere la responsabilità di chi ha in custodia un’area dalla quale provengano alberi caduti e capaci di provocare danni.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza commentata, che ha disposto un nuovo esame di una controversia relativa alla caduta di quattro pini di alto fusto da una strada statale su un fondo agricolo. La questione attiene l’art. 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni provocati dalle cose in custodia.

Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato deve dimostrare il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno, mentre il custode può liberarsi soltanto provando il caso fortuito, cioè un fattore esterno dotato di autonoma efficacia causale e caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità.

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto che la caduta dei pini fosse stata provocata dalle eccezionali condizioni atmosferiche, considerando quindi il vento un evento sufficiente a interrompere il nesso causale.

La Suprema Corte, però, ha censurato questa conclusione, perché l’eccezionalità del fenomeno non era stata adeguatamente dimostrata attraverso elementi tecnici e scientifici riferiti al luogo specifico del sinistro.

Particolarmente significativo è l’errore riscontrato nella valutazione della velocità del vento.
Una consulenza tecnica aveva indicato una velocità di 5,8 metri al secondo, erroneamente equiparata a circa 170 chilometri orari e quindi qualificata come “fenomeno di massima intensità”.
In realtà, 5,8 metri al secondo corrispondono a circa 21 chilometri orari: una differenza decisiva per stabilire se il fenomeno potesse essere considerato eccezionale.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che non è sufficiente osservare che nella stessa zona fossero caduti numerosi alberi.

Occorre valutare le caratteristiche delle piante, la loro tipologia, le condizioni in cui si trovavano e soprattutto acquisire dati scientifici e statistici riferiti al contesto territoriale interessato. La regola vale anche in presenza di temporali, nubifragi o altre condizioni meteorologiche particolarmente avverse: soltanto quando siano realmente imprevedibili ed eccezionali possono costituire caso fortuito. Non basta, dunque, dare la colpa al vento per esonerare il custode.

La decisione assume particolare rilievo per enti pubblici, concessionari e proprietari di aree alberate. Di fronte alla caduta di un albero, infatti, non è sufficiente invocare genericamente una giornata di maltempo: occorre dimostrare, con dati attendibili e specifici, che la forza dell’evento atmosferico fosse tale da rendere oggettivamente imprevedibile e inevitabile il crollo. In mancanza di questa prova, la responsabilità da custodia prevista dall’articolo 2051 c.c. rimane valida.

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