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4 Giugno 2026
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Fisco: Cassazione annulla sentenza su Tari e Tarsu a Camerota, nuovo esame in appello

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Fisco: Cassazione annulla sentenza su Tari e Tarsu a Camerota, nuovo esame in appello

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania nell’ambito di una controversia relativa ad accertamenti Tarsu, Tares e Tari emessi dalla So.g.e.t. Spa per conto del Comune di Camerota nei confronti un contribuente, assistito dall’avvocato Nicola Suadoni.

Con l’ordinanza n. 17698/2026, pubblicata il 3 giugno, la sezione tributaria della Suprema Corte, presieduta da Liberato Paolitto e con relatrice Lavinia Spaventi, ha accolto il ricorso limitatamente al motivo riguardante il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, disponendo un nuovo esame della vicenda da parte dei giudici tributari campani in diversa composizione.

La controversia riguarda una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2012 al 2017 notificati dalla So.g.e.t. Spa, concessionaria della riscossione per il Comune di Camerota. Il contribuente aveva contestato la pretesa tributaria sostenendo, tra l’altro, di essere soltanto nudo proprietario dell’immobile oggetto degli accertamenti e che l’utenza domestica fosse intestata all’usufruttuario, suo padre.

La Cassazione ha respinto le censure relative alla presunta mancata comunicazione dell’udienza di appello e della sentenza, rilevando dagli atti che entrambe le comunicazioni erano state regolarmente effettuate. Rigettato anche il motivo concernente la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, ricordando che per i tributi locali non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni di legge.

Ad essere accolto è stato invece il motivo relativo alla motivazione della sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte, i giudici tributari campani non hanno spiegato adeguatamente le ragioni per le quali avevano ritenuto configurabile un’ipotesi di omessa denuncia anziché di omesso pagamento, elemento decisivo ai fini del calcolo dei termini di decadenza e prescrizione.

Inoltre, la sentenza non avrebbe chiarito il percorso logico seguito per individuare il soggetto passivo dell’imposta, né avrebbe esaminato in modo puntuale le difese e la documentazione prodotta dal contribuente, comprese quelle relative alla titolarità dell’immobile e all’esistenza di un’utenza domestica già attiva.

Assorbita la questione della prescrizione dell’annualità Tarsu 2012, che sarà riesaminata dal giudice del rinvio insieme agli altri aspetti della controversia.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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