In merito alla frode informatica e truffa online, la Cassazione chiarisce il valore probatorio dell’accredito sul conto corrente. Con la sentenza commentata la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dell’onere della prova nei reati di frode informatica (art. 640-ter c.p.) e truffa telematica. Il nodo centrale affrontato dai giudici di legittimità riguarda il valore indiziario dell’accredito del profitto dell’illecito sul conto corrente o sulla carta ricaricabile dell’indagato.
Il caso concreto trae origine da un accesso abusivo all’home banking di una vittima, con il conseguente drenaggio di migliaia di euro, bonificati direttamente sul conto dell’imputato. La difesa sosteneva che la mera titolarità del conto ricevente non bastasse a dimostrare la responsabilità penale, in assenza di prove dirette sull’esecuzione materiale dell’accesso informatico o delle trattative ingannevoli.
La Corte ha respinto il ricorso, affermando una consolidata massima di esperienza: il vantaggio patrimoniale non è un evento estraneo alla condotta, ma ne costituisce lo sbocco naturale. Di conseguenza, secondo un criterio di normalità causale, chi beneficia del profitto dell’illecito è presuntivamente colui che ha realizzato la truffa o vi ha concorso attivamente.
Ciò non comporta un’inversione formale dell’onere della prova, che resta sempre in capo all’accusa, ma attiva il principio della “vicinanza della prova”. Una volta accertato il flusso finanziario verso il conto dell’indagato, per superare la presunzione di colpevolezza, non basta una generica contestazione o la semplice affermazione di estraneità (“il conto è mio ma non l’ho usato io”). L’imputato ha l’onere di allegare elementi concreti e riscontrabili capaci di giustificare l’operazione: l’uso abusivo o la clonazione delle credenziali da parte di terzi, un’intestazione puramente formale del rapporto bancario, la totale mancanza di disponibilità delle somme o una catena causale alternativa documentata.
La pronuncia affronta infine l’aggravante dell’utilizzo dell’identità digitale, precisando che la nozione include anche le credenziali d’accesso all’home banking fornite da istituti privati, confermando il rigore della giurisprudenza nel contrasto ai crimini finanziari online.












