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3 Marzo 2026
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Caccia in Italia: cosa dice la legge 157/1992 sulla protezione della fauna e le regole venatorie

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Caccia in Italia: cosa dice la legge 157/1992 sulla protezione della fauna e le regole venatorie

In Italia la caccia è regolata da una legge quadro che bilancia la tutela della fauna selvatica con l’esercizio dell’attività venatoria, stabilendo limiti, divieti e modalità per l’abbattimento di animali selvatici. La Legge 11 febbraio 1992, n. 157, tuttora il riferimento principale in materia, ha come obiettivo fondamentale la protezione della fauna selvatica omeoterma (mammiferi e uccelli) e disciplina il prelievo venatorio all’interno di un contesto di conservazione e gestione sostenibile.

Secondo la legge, la fauna selvatica è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato” e deve essere tutelata nell’interesse della collettività nazionale e internazionale. L’esercizio venatorio è consentito purché non contrasti con la conservazione delle specie selvatiche e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

La legge del 1992 recepisce importanti direttive europee, come la Direttiva Uccelli (79/409/CEE) che mira alla conservazione degli uccelli selvatici, e si inserisce nell’ambito di accordi internazionali sulla protezione della natura.

Principi generali e tutela delle specie

La normativa prevede che la tutela riguardi tutte le specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio nazionale. All’interno di questo quadro, alcune specie sono particolarmente protette, il cui abbattimento o cattura è vietato e soggetto a restrizioni più severe.

L’articolo 3 della legge stabilisce inoltre il divieto di cattura e uccellagione non autorizzati, così come il prelievo di uova o piccoli nati, misure pensate per evitare impatti negativi sulle popolazioni selvatiche.

Organizzazione della caccia e limiti operativi

La legge introduce la programmazione dell’attività venatoria attraverso i Piani Faunistico-Venatori, che le Regioni devono adottare per disciplinare la caccia in modo sostenibile. Tali piani prevedono, ad esempio, la divisione del territorio agro-silvo-pastorale in zone con diverse destinazioni: aree di protezione, aree di gestione venatoria e aree destinate alla caccia programmata.

Per poter cacciare legalmente, i cacciatori devono essere in possesso di una licenza di caccia e rispettare limiti legati a periodi dell’anno, specie consentite e mezzi utilizzabili, che includono arco, falco addestrato e fucile con specifiche caratteristiche.

La legge disciplina inoltre modalità di caccia come la vagante in alcune zone, l’appostamento fisso e l’uso di richiami vivi, e assegna specifiche regole per ciascun contesto regionale.

Contesto e criticità

La normativa è stata una svolta rispetto alle leggi precedenti, riducendo i periodi di caccia e restringendo il numero delle specie cacciabili. Tuttavia secondo associazioni ambientaliste la legge del 1992 non è più del tutto adeguata alle esigenze attuali di conservazione della biodiversità, in un contesto di cambiamenti climatici e perdite di habitat.

La gestione dell’attività venatoria rimane infatti oggetto di confronto tra Stato, Regioni e organizzazioni ambientaliste, soprattutto per quanto riguarda la tutela di specie vulnerabili, la lotta al bracconaggio e l’equilibrio tra esigenze ecologiche e pratiche venatorie.

In ogni caso, l’impianto normativo italiano sulla caccia resta ancorato al principio che solo in un quadro di tutela della fauna e degli habitat naturali può l’esercizio venatorio essere considerato legittimo e sostenibile.

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