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11 Maggio 2026
11 Maggio 2026

Il giudizio dei docenti non è sindacabile nel merito, salvo vizi procedurali

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Il giudizio dei docenti non è sindacabile nel merito, salvo vizi procedurali

La pronuncia affronta un tema ricorrente nel contenzioso scolastico: la legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva e i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni didattiche. Il caso trae origine dal ricorso proposto dalla famiglia di uno studente avverso il provvedimento del consiglio di classe che ne aveva disposto la non ammissione. Le doglianze si concentravano, da un lato, su presunti vizi procedurali (difetto di motivazione, mancata considerazione di elementi favorevoli, irregolarità nella verbalizzazione) e, dall’altro, sull’asserita illogicità e sproporzione del giudizio finale rispetto al percorso scolastico dell’alunno.

Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo un principio consolidato: la valutazione degli studenti rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica. Ciò significa che il giudice può intervenire solo in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o violazioni procedurali rilevanti, ma non può sostituirsi ai docenti nel merito delle scelte valutative. Nel caso di specie, il collegio ha rilevato come il giudizio di non ammissione fosse adeguatamente motivato, fondato su una pluralità di insufficienze gravi e su un percorso didattico caratterizzato da carenze persistenti, non colmate nonostante gli interventi di recupero attivati.

Particolare rilievo è stato attribuito alla documentazione scolastica: verbali del consiglio di classe, schede di valutazione e relazioni dei docenti hanno evidenziato un quadro coerente e non contraddittorio. Il TAR ha sottolineato come la motivazione possa anche essere sintetica, purché consenta di comprendere l’iter logico seguito dall’organo collegiale. Non è quindi necessario un livello di dettaglio analitico su ogni singola disciplina, se il complesso degli atti rende chiaro il giudizio complessivo. Quanto alle ragioni del ricorso, esse si inseriscono in una prassi diffusa: le famiglie tendono a impugnare le bocciature soprattutto quando ritengono che non siano stati adeguatamente valorizzati i progressi dell’alunno o che la scuola non abbia predisposto sufficienti strumenti di supporto. Tuttavia, come ribadito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tali elementi non sono di per sé decisivi se non accompagnati da evidenti profili di illegittimità.

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