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17 Maggio 2026
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Nella mediazione obbligatoria l’avvocato “factotum” non può difendere e rappresentare la parte contemporaneamente

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Nella mediazione obbligatoria l’avvocato “factotum” non può difendere e rappresentare la parte contemporaneamente

Si affronta un tema che negli ultimi anni ha generato non poche incertezze applicative: la partecipazione personale delle parti nella mediazione obbligatoria e i limiti del ruolo del difensore.
Il caso affrontato dai giudici di legittimità riguarda la validità del tentativo di mediazione quando le parti non compaiono personalmente, ma si limitano a delegare il proprio avvocato. La Suprema Corte ribadisce un principio già affermato in precedenti situazioni, rafforzandone però la portata: nella mediazione obbligatoria è necessaria la presenza delle parti, oppure di un loro delegato sostanziale, purché distinto dal difensore.

La “ratio” della decisione si fonda sulla natura stessa della mediazione, che non è un mero adempimento formale, ma uno strumento volto a favorire un effettivo confronto tra i soggetti coinvolti nella lite. La presenza personale, o quantomeno di un rappresentante munito di poteri sostanziali, consente infatti di esplorare soluzioni conciliative reali, che difficilmente possono emergere attraverso una partecipazione solo “tecnica” del legale.

Chiaro, dunque, il passaggio in cui la Cassazione esclude la possibilità per l’avvocato di cumulare il ruolo di difensore con quello di rappresentante sostanziale della parte. Tale cumulo viene ritenuto incompatibile con la funzione della mediazione: il difensore, per sua natura, tutela una posizione giuridica in chiave contenziosa, mentre il rappresentante sostanziale deve poter disporre dei diritti oggetto di lite con margini di autonomia decisionale.

Ne consegue che la delega conferita al solo avvocato, priva di un’effettiva distinzione di ruoli, non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza. In tali casi, il tentativo di mediazione deve considerarsi non validamente esperito, con conseguenze rilevanti anche sul piano processuale, potendo incidere sulla procedibilità della domanda giudiziale.

L’ordinanza in esame, dunque, si inserisce in un filone interpretativo volto a contrastare prassi meramente elusive dell’obbligo di mediazione. Il messaggio è chiaro: la mediazione non può essere ridotta a un passaggio burocratico, ma richiede un coinvolgimento autentico delle parti. Solo così essa può assolvere alla funzione deflattiva e conciliativa che il legislatore le ha attribuito.

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