Il Tribunale di Lagonegro ha respinto il ricorso dell’ex segretario comunale di Santa Marina Giuseppe Principe contro il provvedimento con cui, nel settembre 2024, l’allora sindaco Giovanni Fortunato ne dispose la revoca dall’incarico. La sentenza, depositata il 22 luglio, ritiene legittimo il provvedimento, esclude la natura ritorsiva della revoca e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Secondo quanto emerge dalla decisione, il giudice ha ritenuto che il provvedimento sia stato adottato nel rispetto della normativa prevista dal Testo unico degli enti locali e dei principi consolidati della giurisprudenza in materia.
Nella motivazione, il Tribunale ricostruisce l’intera vicenda amministrativa ed esamina la documentazione acquisita nel corso del giudizio, comprese comunicazioni tra le parti, certificazioni mediche, testimonianze e altri elementi istruttori. La sentenza evidenzia che la revoca non è stata fondata su un singolo episodio, ma sulla valutazione complessiva di una serie di circostanze ritenute idonee a determinare il venir meno del rapporto fiduciario che caratterizza l’incarico di segretario comunale.
Tra gli elementi presi in considerazione figurano assenze dal servizio, richieste di permessi, periodi di ferie e malattia, partecipazione ad attività formative, oltre all’assenza a una seduta della Giunta comunale ritenuta non giustificata e al mancato svolgimento di alcune attività amministrative, valutati nel loro insieme.
Il Tribunale ha inoltre escluso che siano emersi elementi idonei a dimostrare un intento ritorsivo alla base della revoca, ritenendo invece sussistenti autonome ragioni organizzative e il venir meno del rapporto fiduciario.
Respinte anche le censure relative al procedimento amministrativo. Secondo la sentenza, al ricorrente sono state garantite le prerogative difensive attraverso la comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di presentare memorie scritte e di essere ascoltato personalmente.
La decisione conclude il giudizio di primo grado con il rigetto integrale del ricorso. Resta salva la possibilità di impugnare la sentenza nei successivi gradi di giudizio.












